Dopo una lunga attesa il cosiddetto “Decreto Rilancio” è stato convertito in Legge il 17 luglio 2020 ed a distanza di alcuni giorni sono state pubblicate anche le linee guida dell’Agenzia delle Entrate.
Non si può dire che l’ecobonus al 110% sia già pienamente operativo in quanto debbono essere emanate alcune importanti disposizioni, come quelle sui contenuti delle asseverazioni tecniche e quelle sulla cessione del credito ad istituti bancari, però sono stati definiti i punti cardine su cui si baserà questo nuovo incentivo.
Nel caso di abitazioni ubicate in zone non metanizzate, è agevolabile anche l’installazione di generatori a biomasse.
Altri interventi sono ammessi alla detrazione solo se eseguiti congiuntamente a quelli citati alle precedenti lettere a) b) e c).
Si elencano di seguito alcuni di questi interventi :
Oltre ai requisiti già in vigore, il Decreto prevede che gli interventi di efficientamento comportino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche, oppure se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Tecnicamente la detrazione copre le spese sostenute tra il 01 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, quindi è già in vigore ed è valido anche per interventi iniziati prima del 01 luglio 2020 purchè le spese siano sostenute in data successiva. Si consiglia comunque di attendere le disposizioni del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) prima di decidere quali interventi mettere in atto.
La nuova detrazione per l’efficientamento energetico spetterà a condomini, persone fisiche, Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, società sportive dilettantistiche.
Restano pertanto escluse le persone giuridiche e le persone fisiche se esercitanti l’attività di impresa, arti e professioni.
L’agevolazione è applicabile a tutti gli immobili abitativi, in quanto, in fase di conversione del Decreto è stata tolta la norma che ne limitava l’applicazione all’abitazione principale, pertanto anche le seconde case possono fruire dell’agevolazione.
A differenza del precedente ecobonus che rimane comunque utilizzabile, quello in vigore a partire da luglio 2020 prevede ripartizione in 5 rate annuali anziché 10.
Ad esempio per una spesa sostenuta pari a 10.000 Euro, l’importo totale della detrazione sarà pari a 11.000 Euro che il contribuente potrà detrarre dall’IRPEF in cinque rate annuali di importo pari a 2.200 Euro ciascuna.
Si ricorda a tale proposito che si tratta di una detrazione, pertanto nell’esempio precedente, se il contribuente è tenuto a pagare un’imposta di importo inferiore ai 2.200 Euro, la differenza viene persa. In quel caso è opportuno concordare la cessione del credito all’impresa che esegue le opere o ad un istituto di credito.
La nuova normativa prevede la possibilità di cessione del credito all’impresa che effettua i lavori oppure ad un istituto di credito.
A parere dello scrivente, difficilmente l’impresa accetterà la cessione del credito in quanto, così come la detrazione, anche la cessione del credito sarà suddivisa in 5 rate annuali, rendendola poco appetibile per l’impresa stessa.
Più interessante potrebbe essere la cessione del credito ad un istituto bancario. Nelle prossime settimane saranno meglio definite le modalità operative di questa opzione e gli istituti di credito proporranno dei prodotti specifici per questa opzione.
La norma nella sua formulazione definitiva ha previsto che anche i bonus previgenti potessero godere della possibilità di cessione del credito. Questa opzione può essere quindi utilizzata per il bonus ristrutturazione (50%) – ecobonus previgente (50 o 65%) e bonus facciate (90%).
Si è in attesa di specifici prodotti da parte di istituti bancari per valutare la fattibilità pratica e la convenienza di questa opzione.
Il contribuente è tenuto a rivolgersi ad un professionista per la redazione della documentazione richiesta ed in particolare :
I professionisti chiamati a redigere attestazioni o asseverazioni sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
Per coloro che volessero approfondire l’argomento, si consiglia di consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate qui. La guida contiene anche alcuni esempi pratici e domande frequenti.